Art. 61.
(Funzioni amministrative).

      1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane, secondo i princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 23, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.
      2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 76, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con la garanzia della copertura finanziaria dei relativi oneri.

 

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